Not. Gaetano Petrelli
L’articolo 3, comma 13,
della legge finanziaria 2002 proroga al 9 dicembre 2002 l’obbligo di
presentazione delle domande di iscrizione nel registro delle imprese, delle denuncie
e degli atti che le accompagnano, muniti della firma digitale a norma di legge,
per via telematica o su supporto informatico, ai sensi dell’art. 31, comma 2,
della legge 23 novembre 2000 n. 340 (fatta sempre eccezione per le denuncie
relative alle imprese individuali, ed alle imprese iscritte nel R.E.A.).
La trasmissione telematica
e’ comunque possibile, in via facoltativa, anche prima della scadenza di detto
termine.
Nelle ipotesi, previste dal
codice, in cui gli amministratori o i liquidatori debbano chiedere l’iscrizione
della propria nomina, ovvero la cancellazione della societa’ nel registro delle
imprese, essendo stato abolito il deposito delle firme, appare sufficiente che
i suddetti soggetti chiedano l’iscrizione o la cancellazione direttamente
nell’atto notarile, e che quindi la distinta relativa alla richiesta di
iscrizione sia sottoscritta con la sola firma digitale del notaio rogante o
autenticante, quale soggetto incaricato dalle parti.
La norma contenente la
proroga prevede poi l’emanazione di una apposita tariffa per l’imposta di bollo
dovuta per i suddetti atti e denunce.